Il riassorbimento in 15 anni, con inizio dal 2021, del maggior disavanzo ottenuto nel rendiconto del 2019 a seguito del calcolo ordinario, individuato nella legge di conversione al decreto Milleproroghe per evitare il rischio di un disavanzo eccessivo in tutti quei Comuni che hanno utilizzato fino all'anno 2018 il metodo semplificato per il calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità, secondo il Mef potrebbe essere incostituzionale poiché avviene in un arco temporale eccessivo rispetto al ciclo del bilancio.
Il principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011) ha previsto specifiche disposizioni per la costituzione del Fondo crediti dubbia esigibilità, compresa la facoltà, fino al rendiconto 2018, di individuarlo in misura ridotta per un valore non inferiore all'importo risultante dalla seguente formula: + Fcde nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce - gli utilizzi del Fcde effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti + l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fcde, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce. Questa facoltà non deve comportare un rinvio a possibili disavanzi nell'esercizio 2019, quando cessa la facoltà del metodo semplificato rispetto a quello ordinario.
Non essendosi verificati i presupposti precauzionali evidenziati nel principio contabile, è stato lanciato un grido dall'arme da parte di molte amministrazioni locali per trovare una soluzione prima del conto consuntivo 2019 dove, in assenza di interventi sul problema, si registrerebbero disavanzi non gestibili nel normale ciclo del bilancio triennale. La questione ha trovato la sua soluzione nell'art. 39-quater della legge di conversione al decreto Milleproroghe con l'introduzione della possibilità, per gli enti locali che si sono avvalsi del metodo semplificato, di ripartire fino a 15, con inizio dall'anno 2021, la parte dell'eventuale disavanzo determinato dalla differenza tra l'importo del Fcde accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018 e l'importo del Fcde accantonato in sede di approvazione del rendiconto 2019. Il Mef però, nella relazione tecnica sulla legge di conversione al decreto Milleproroghe, ha giudicato la disposizione in contrasto con l'orientamento della Consulta, che ha già avuto modo di evidenziare l'incostituzionalità di soluzioni normative simili che prevedono il riassorbimento dei disavanzi in archi temporali lunghi, ben oltre il ciclo del bilancio, con conseguenze negative in termini di equità intergenerazionale.
Vai alla relazione tecnica del Mef sulla legge di conversione al decreto Milleproroghe allegata
Consulta, in particolare, sullo stesso argomento:
"Fcde e Fal, la mancanza di strategia degli interventi nell'ambito della finanza locale"
"Fcde con spalmatura del disavanzo"
"Fondo anticipazioni liquidità nel fondo crediti di dubbia esigibilità, la Corte dei conti anticipa il Milleproroghe"
"Un salvagente ai bilanci locali"
"FCDE a rendiconto senza metodo semplificato, ma con spalmatura del disavanzo"
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